Fu trasferito nel centro migranti in Albania, ora il governo lo deve risarcire: la prima condanna per il Viminale
Il tribunale di Roma ha condannato il ministero dell’Interno a risarcire un migrante trasferito illegittimamente da un Centro di permanenza per il rimpatrio (Cpr) italiano alla struttura fatta costruire a Gjader, in Albania, dal governo Meloni. È la prima volta, scrive Repubblica, che il Viminale è costretto a risarcire uno dei migranti trasferiti nel centro per i rimpatri situato fuori dai confini nazionali.
Il 10 aprile scorso, il migrante in questione – un algerino di 50 anni e in quel momento trattenuto al Cpr di Gradisca d’Isonzo (Gorizia) – viene trasferito. All’uomo viene comunicato che la sua destinazione è il Cpr di Brindisi, ma in realtà viene portato in Albania. Soltanto 48 ore dopo il suo arrivo, il 50enne scopre dove si trova realmente. L’uomo, che vive in Italia da 19 anni, ha una compagna italiana e due figli minorenni, che però non riesce più a vedere
A quel punto, come molti altri migranti, presenta una richiesta di asilo. Il ricorso presentato dal suo legale, Gennaro Santoro, viene accolto dai giudici, che ne dispongono la liberazione. Per quella vicenda ora il ministero dell’Interno è stato condannato a un risarcimento di 700 euro per il mese trascorso illegittimamente nel cdr di Gjader, in Albania.
https://www.open.online/2026/02/14/migrante-albania-risarcimento-viminale/
Albania, Viminale condannato a risarcire un migrante: “Trasferimento senza motivo e falsità sulla destinazione”
La sentenza del tribunale di Roma riguarda il trasferimento di un cittadino algerino da un Cpr italiano alla struttura di Gjader. Che sarebbe stato disposto in assenza di un provvedimento scritto e motivato
Oltre a violare la legge, il ministero avrebbe anche mentito. “La sentenza accerta che alla persona trasferita era stato detto falsamente che sarebbe stata portata in un altro centro in Italia”. Al contrario, si legge che il ricorrente è stato sottoposto a legatura dei polsi con fascette contenitive per l’intero tragitto verso l’Albania, senza essere messo a conoscenza della reale destinazione.
I giudici hanno dunque concluso che l’operazione ha “interferito negativamente con il diritto alla vita privata e familiare tutelato dall’art. 8 della CEDU”, specialmente in relazione al diritto-dovere di visita del ricorrente verso i figli minorenni in Italia. Per garantire le guarentigie dell’habeas corpus, il Tribunale ribadisce che il soggetto deve essere sempre “posto nelle condizioni di sapere, attraverso un provvedimento, dove, quando e perché” viene trasferito
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